Art. 10.
(Divieto di pratiche violente).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto assoluto, nello svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della qualifica tecnico-professionale di istruttore cinofilo e delle qualifiche di kennel management e di educatore cinofilo, di impiegare strumenti, anche tecnologici, e pratiche violente che possono in qualunque modo arrecare danno alla salute psico-fisica e al benessere dell'animale. Il medesimo divieto assoluto è altresì stabilito nell'esercizio dell'attività professionale di istruttore cinofilo, di kennel management e di educatore cinofilo.